Il D.Lgs. n. 149/2022, che produrrà i suoi effetti dal 28 febbraio 2023 (salve specifiche deroghe che anticipano – al 1 gennaio 2023 – o posticipano – al 30 giugno 2023 – l’entrata in vigore di specifiche disposizioni normative), apporta significative modifiche al Codice Civile e a quello di rito, nonché a numerose leggi speciali (in particolare a quelle recanti la disciplina in materia di mediazione e negoziazione assistita), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’iter del processo civile e, di conseguenza, ridurne le tempistiche.
La Riforma impatta in modo sostanziale sul processo di cognizione di primo grado, le cui principali novità riguardano:
Il contenuto dell’atto di citazione.
Il novellato art. 163 c.p.c. prescrive all’attore di:
- Indicare, nei casi in cui la domanda è sottoposta a condizione di procedibilità, l’avvenuto assolvimento degli oneri per il suo superamento (co.3 n.3-bis);
- Esporre in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (co.3 n.4);
- Avvertire il convenuto che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (co. 3 n.7)
I termini per comparire.
La nuova formulazione dell’art. 163-bis aumenta il termine libero tra la notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione a 120 giorni. Viene poi abrogato il co.2, il quale prevedeva la possibilità per l’attore, oggi non più percorribile, di abbreviare il termine fino alla metà.
La costituzione delle parti.
Rispetto al precedente termine di 20 giorni, il convenuto dovrà costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (art. 166 c.p.c.). Per il convenuto, inoltre, non sarà più possibile costituirsi direttamente in prima udienza. Nel caso in cui non si costituisca entro i termini di cui al novellato art. 166 c.p.c., infatti, il Giudice ne dichiarerà la contumacia (art. 171 c.p.c.).
Le verifiche preliminari del Giudice.
Ruolo centrale riveste il nuovo art. 171-bis c.p.c. Ai sensi del predetto articolo, infatti, scaduto il termine di cui all’art. 166, il Giudice, entro i successivi 15 giorni, verifica la regolarità del contraddittorio e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, e che saranno poi trattate dalle parti con le memorie ex art. 171-ter.
Le memorie integrative.
L’attuale art. 183 co. 6 c.p.c. lascia il posto alle memorie integrative ai sensi del nuovo art. 171-ter c.p.c., il quale dispone che le parti possono:
- Almeno 40 giorni prima dell’udienza ex art. 183, con la memoria n. 1 proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- Almeno 20 giorni prima dell’udienza ex art. 183, con la memoria n. 2 replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
- Almeno 10 giorni prima dell’udienza ex art. 183, con la memoria n. 3 replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Le ordinanze “definitorie”.
Al fine di contrastare eventuali richieste pretestuose e strumentali ed evitare il prosieguo del giudizio, con inutile dispendio dell’attività giudiziaria, vengono introdotti i nuovi artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., ai sensi dei quali il Giudice, nelle cause di competenza del Tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili, può:
- Nel corso del giudizio di primo grado, su istanza di parte, pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate (art. 183-ter);
- Nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza ex art. 183, su istanza di parte, pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa risulti manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’art. 163, co.3 n.3 e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al co.3 n.4 del medesimo articolo 163 (art. 183-quater).
La nuova fase decisoria.
La Riforma, ridefinendo le cadenze della fase decisoria, ha riscritto l’art. 189 c.p.c. e, di conseguenza, abrogato l’art. 190. In particolare, quando il Giudice provvede ai sensi degli artt. 187 o 188 c.p.c., fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e, salvo che le parti vi rinuncino, assegna:
- Un termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle già formulate;
- Un termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- Un termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
Rispetto alla previgente disciplina, dunque, oltre ad essere eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni, vengono altresì ridotti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (da 60 a 30) e delle memorie di replica (da 20 a 15), con l’obiettivo di ridurre i tempi del processo.
Oltre a ciò, con l’obiettivo di ridurre la notevole mole di contenziosi incombente sui Tribunali, viene ampliata la competenza per valore del Giudice di Pace, il quale, ai sensi dei nuovi due commi dell’art. 7 c.p.c., sarà chiamato a decidere sulle cause relative:
- a beni mobili di valore non superiore a 10mila euro;
- al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi i 25mila euro.
Le novità di cui al presente articolo costituiscono solo una parte di quelle apportate dalla Riforma Cartabia al processo civile. Questa, infatti, oltre agli interventi relativi all’assetto del giudizio di primo grado, si poneva ulteriori obiettivi riformatori. Innanzitutto, quello di potenziare i metodi ADR (alternative dispute resolution) valorizzando e rafforzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, rivisitando anche la disciplina codicistica dell’arbitrato.
Sempre nell’ottica della semplificazione e di una più incisiva effettività, poi, è stata poi innovata la disciplina del processo esecutivo.
Infine, in ossequio all’esigenza di aumentare la digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, sono stati implementati gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, rafforzando il processo civile telematico dinnanzi al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte d’Appello ed alla Corte di Cassazione.
Considerata la portata anche di tali novità, seguiranno ulteriori articoli di approfondimento volti ad illustrarne gli aspetti salienti.
Contributo a cura del dott. Filippo Barbieri