A decorrere dal 1 ottobre 2024 entra in vigore la nuova normativa sulla c.d. patente a punti, così come previsto dall’art. 29 comma 19 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha sostituito l’art. 27 D.Lgs. n. 81/2008 (TUS) sul punto.
L’obbligo di dotarsi della patente a punti riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) TUS. Si tratta, in sostanza, dei lavori edili o di ingegneria civile elencati all’allegato X, ovvero:
- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono soggette all’obbligo della patente a punti nei cantieri le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Le sanzioni previste per la mancata acquisizione della patente a punti nei casi prescritti ovvero in caso di punteggio inferiore al minimo prescritto (15 crediti) sono:
- una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi prescritti;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso di tali requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività soggette al relativo obbligo, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti obbligati di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) TUS con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Ulteriori contenuti di dettaglio, con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i relativi contenuti informativi nonché ai criteri di attribuzione del punteggio, di crediti ulteriori e di recupero dei crediti decurtati sono contenuti nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nella misura indicati nell’allegato I-bis TUS.
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione da parte dell’INL dei provvedimenti di sospensione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 TUS.
Qualora nel cantiere si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.
Infine si rileva che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Contributo a cura dell’avv. Anna Vantin