15/03/2023

RESPONSABILITA’ D’IMPRESA E REATI TRIBUTARI

15/03/2023

RESPONSABILITA’ D’IMPRESA E REATI TRIBUTARI

La Responsabilità Amministrativa degli enti

Il D.Lgs n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti che ricorre nell’ipotesi in cui venga commesso taluno degli illeciti penali dallo stesso previsti (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti, apicali e non, collegati all’ente stesso.

L’intenzione del Legislatore era quella di coinvolgere il patrimonio dell’ente e, in particolare, gli interessi economici dei soci affinché prestassero particolare attenzione al regolare svolgimento della vita aziendale.

Come noto, nel rispetto del principio di legalità, solo i reati espressamente richiamati nel D.Lgs. 231/2001 possono generare la responsabilità amministrativa dell’ente. Il Legislatore è infatti intervenuto in più occasioni per estendere il campo di applicazione della normativa e ad oggi il novero dei reati presupposto è davvero molto ampio.

I reati tributari come presupposto per la responsabilità degli enti

Il Legislatore è intervenuto da ultimo in merito con il D.Lgs. n.156/2022 che ha apportato correzioni e integrazioni alla normativa in materia di reati tributari introdotta nel nostro ordinamento dalla L. n.157/2019.

Come noto, quest’ultima ha esteso il perimetro di operatività del D.Lgs 231/2001 all’ambito penal – tributario introducendo tra i reati presupposto l’art. 25 quinquiesdecies che ha esteso la responsabilità dell’ente ad una serie di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2020.

Successivamente il novero dei reati tributari rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato ampliato, mediante l’introduzione del comma 1 bis all’art. 25 quinquiesdecies, dal D.lgs n. 75/2020 – di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Ma è con l’ultimo intervento modificativo che la normativa italiana è stata uniformata al diritto europeo e si è provveduto alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale, requisito essenziale affinché ricorrano le fattispecie di reato contemplate dal comma 1 bis dell’art. 25 quinquiesdecies.

Il D.Lgs. n. 156/2022 ha specificato, infatti, che i reati di cui al comma 1 bis dell’art. 25 quinquiesdecies rilevano quando “sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell’Unione Europea da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”.

Si rammenta inoltre che, sempre per effetto del D.Lgs. n. 75/2020 e delle successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2022, è stata introdotta la nuova previsione della punibilità,  anche a titolo di tentativo e non solo per l’ipotesi di delitto consumato, per taluni reati fiscali che abbiano il requisito della transnazionalità: si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele.

Aree aziendali a rischio e rimedi

Il rischio di commissione dei reati tributari riguarda tutte le attività aziendali di rilevanza fiscale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • ciclo attivo e passivo di fatturazione;
  • determinazione e conteggio delle imposte a credito/debito e indicazione di tali importi nelle dichiarazioni fiscali;
  • tenuta della contabilità

Le imprese per evitare o comunque ridurre il rischio di commissione dei predetti reati – così come per tutti i reati presupposto – potranno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOG”) e ove già adottato sarà necessario provvedere ad un aggiornamento dello stesso affinché l’analisi dei rischi in esso contenuta e le misure volte a prevenire la commissione dei reati contemplino tutte le fattispecie previste dal D.Lgs 231/2001, anche quelle più recenti.

Si ricorda infatti che solo se il Modello risulta efficacemente attuato e sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza il compito di verificare l’applicazione del Modello e il suo aggiornamento, lo stesso potrà costituire esimente per l’impresa affinché non risponda della violazione commessa.

Con l’adozione del Modello, l’impresa avrà inoltre la possibilità di introdurre delle procedure volte a formalizzare i ruoli e i processi aziendali e prevenire così il rischio di commissione dei reati presupposto.

Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi da reato ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 sono:

  • Sanzione pecuniaria
  • Sanzione interdittiva
  • Confisca
  • Pubblicazione della sentenza

La confisca e la pubblicazione della sentenza sono sanzioni accessorie.

In caso di responsabilità amministrativa da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria: in particolare la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, da 100 a 1000, e l’importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1549,37 euro. Pertanto, la sanzione pecuniaria minima ammonta a 25.800,00 euro e la massima a 1.549.000,00 euro.

Per quanto attiene, invece, le sanzioni interdittive, vi rientrano tutte quelle misure che limitano l’esercizio dell’attività d’impresa quali:

  • L’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • Il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
  • Divieto di contrarre con la PA;
  • Esclusione da contributi e finanziamenti pubblici;
  • Sospensione di autorizzazioni e licenze.

Contributo a cura dell’avv. Luisa Chianese