Il RENTRI (“registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”) rappresenta il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), così come modificato dal D.Lgs. n. 213/2022.
Il suddetto Registro introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento di alcuni adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alla tenuta dei registri cronologici di carico e scarico e all’emissione dei formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.), consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in tali documenti, un costante monitoraggio dei flussi di rifiuti.
Più nel dettaglio, il RENTRI è specificamente disciplinato dal D.M. n. 59/2023 del Ministero dell’Ambiente, al cui art. 12 sono indicate le categorie di soggetti tenuti all’iscrizione, ovvero:
- “gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti”: tale categoria include i soggetti che gestiscono i processi di smaltimento o di recupero dei rifiuti;
- “i produttori di rifiuti pericolosi”: sono rifiuti “pericolosi” i rifiuti che presentano le caratteristiche di cui all’allegato I della quarta parte del Testo Unico Ambiente (quali ad es. le caratteristiche di rifiuto esplosivo, infiammabile, tossico, cancerogeno, etc.);
- “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi”: si tratta di soggetti che a titolo professionale svolgono attività in riferimento ai rifiuti classificati come pericolosi, pur non essendone produttori diretti;
- “i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”: si tratta di organismi particolari che garantiscono filiere apposite per la gestione di particolari tipologie di rifiuti (es. carta e plastica) con l’obiettivo di alimentare la gestione circolare dei rifiuti;
- “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente), con riferimento ai rifiuti non pericolosi”, ovvero, in particolare, “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 lettere c), d) e g). Si tratta dei soggetti produttori di particolari tipologie di rifiuti non pericolosi, purchè, come emerge dall’art. 13 comma 1 lett. b) del D.M. n. 59/2023, si tratti di società o enti con più di 10 dipendenti. Le tipologie di rifiuti non pericolosi in oggetto sono:
– c) “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184”;
– d) “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184”;
– g) “i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”.
Con riferimento alla categoria di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali o artigianali (lettere c) e d)), il relativo produttore sarà obbligato ad iscriversi al RENTRI solo in presenza di rifiuti “diversi da quelli di cui al comma 2” dell’art. 184, ossia in presenza di rifiuti diversi dai cosiddetti “rifiuti urbani”, tra i quali – per come definiti dall’art. 183 comma 1 lettera b-ter) D.Lgs. n. 152/2006 – sono compresi, in primis, i “rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Peraltro, dopo aver definito le categorie tenute all’iscrizione al RENTRI, l’art. 12 comma 6 del medesimo D.M. n. 59/2023, precisa che anche “i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI”, potendo così giovare dell’esecuzione in modalità digitale degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al F.I.R.
In ogni caso, l’art. 13 D.M. n. 59/2023 prevede differenti scadenze per l’iscrizione al RENTRI a seconda della tipologia di soggetto obbligato, del numero di dipendenti impiegati e della tipologia di rifuto prodotto. Scadenze dettagliate nel successivo Decreto Direttoriale datato 21/09/2023, il quale detta precisi termini non solo in riferimento alle tempistiche dell’iscrizione, ma anche in riferimento alle tempistiche per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e per l’emissione del FIR nel medesimo formato.
- Con riferimento, in particolare, all’obbligo di iscrizione al RENTRI, le scadenze previste sono:
A) entro il 13 febbraio 2025* per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
B) dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
C) dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
- La data prevista per l’inizio della tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale è fissata per il 13 febbraio 2025 per i soggetti di cui alla lettera A) dell’art. 13 D.M. 59/2023; i soggetti di cui alle lettere B) e C), invece, inizieranno a tenere il registro con tali modalità a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI.
- La data prevista per l’inizio dell’emissione del FIR in formato digitale è fissata, per tutti gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, per il 13 febbraio 2026.
A prescindere dall’assolvimento con modalità digitale del registro di carico e scarico e del F.I.R., a partire dal 13 febbraio 2025 è prevista in ogni caso l’adozione di nuovi modelli di Registro e di Formulario, i quali vanno utilizzati anche dai soggetti non tenuti ad iscriversi al RENTRI.
*A fronte di quanto sopra, si segnala, tuttavia, che il Decreto-legge n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge n. 15/2025, in vigore dal 25 febbraio 2025, ha previsto un’importante proroga per l’operatività del RENTRI, di fatto spostando il termine di chiusura delle iscrizioni al RENTRI per i soggetti di cui alla lettera A) dal 13 febbraio 2025 al 14 aprile 2025. Spostamento che, come previsto dal D.L., dovrà essere operativamente disposto con Decreto del Ministro dell’Ambiente, che dovrebbe pervenire entro il 27 marzo 2025.
Nel rimanere in attesa del suddetto Decreto del Ministero dell’Ambiente si evidenzia, infine, che la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, così come precisato all’art. 258 D.Lgs n. 152/2006, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini.
Contributo a cura dell’Avv. Alberto Zampieri