Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente risulta ampliato per effetto della Legge n. 137/2023, di conversione del D.L. n. 105/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023. L’art. 6-ter, comma 2, del D.L. n. 105/2023 prevede infatti l’inserimento nel catalogo 231 di tre nuove fattispecie di reato.
In particolare, all’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 tra i reati contro la Pubblica Amministrazione – per cui è prevista, oltre alle sanzioni interdittive ivi indicate, una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero da duecento a seicento quote nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità -, sono stati aggiunti:
– l’art. 353 c.p. – “Turbata libertà degli incanti” – che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti; le pene sono ridotte della metà nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da una persona legalmente autorizzata;
– art. 353-bis c.p. – “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” che punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.
Si evidenzia che, secondo la più recente giurisprudenza, la decisione della P.A. di procedere all’affidamento diretto può configurare il reato di cui all’art. 353-bis qualora, ai fini della scelta del contraente, “sia prevista una gara, seppur informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; mentre va escluso nelle ipotesi in cui il procedimento sia svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara” (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 45709 del 26 ottobre 2022).
Le suindicate fattispecie si pongono alla particolare attenzione di quelle aziende che intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti commerciali con la P.A., in particolare mediante la partecipazione alle gare organizzate, a vario titolo, da enti pubblici.
Ulteriormente, all’art. 25-octies.1 ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è stato aggiunto l’512-bis c.p. – “Trasferimento fraudolento di valori” punito, sotto il profilo della responsabilità amministrativa d’impresa, oltre alle sanzioni interdittive ivi indicate, con sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Tale fattispecie incrimina la condotta di colui che attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Il rischio di contestazione di tale fattispecie si pone quindi con riferimento alle transazioni finanziarie poste in essere nell’esercizio delle attività aziendali ovvero in relazione ad ulteriori operazioni quali il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento di sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 4822 del 15 novembre 2022).
Si ricorda, a tal proposito, che la finalità di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter è divenuta meno remota per effetto del D.Lgs. n. 195/2021, che ha esteso l’ambito di applicazione di tali fattispecie mediante inclusione tra i reati presupposti di provenienza del “denaro sporco” di reati meno gravi (delitti colposi e contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).
Ai fini di garantire la compliance in materia, imprese ed enti destinatari delle sanzioni 231 sono quindi tenuti ad aggiornare il proprio Modello 231 integrando sia l’analisi dei rischi che le procedure organizzative volte a gestire il rischio di commissione di tali reati.
Contributo a cura della dott.ssa Anna Vantin