30/03/2023

PNA 2022: LE NOVITÀ INTRODOTTE DA ANAC PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PTPCT 2023-2025

30/03/2023

PNA 2022: LE NOVITÀ INTRODOTTE DA ANAC PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PTPCT 2023-2025

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 7 del 17 Gennaio 2023, ha introdotto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, recante contenuti innovativi e ulteriori precisazioni rispetto ai precedenti PNA, con particolare riguardo ai temi di seguito analizzati.

Semplificazioni per le amministrazioni/enti con meno di cinquanta dipendenti

Le semplificazioni elaborate da ANAC si riferiscono alla fase di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonchè al relativo monitoraggio. In particolare, il PNA 2022 prevede che tali amministrazioni/enti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatorio in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo, laddove nel corso dell’anno precedente non si siano verificate evenienze che ne rendano necessaria una revisione. Quanto al monitoraggio, il PNA 2022 individua diversi criteri di attuazione a seconda che si tratti di verifiche su misure generali di prevenzione della corruzione o su misure di trasparenza. In quest’ultimo caso il PNA 2022 ha previsto misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso, che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. L’Autorità ha previsto che tale adempimento possa essere calibrato in ragione di criteri che tengano conto di ulteriori soglie dimensionali delle amministrazioni/enti.

Monitoraggio

Il PNA 2022 sottolinea l’importanza di verificare l’idoneità delle misure di prevenzione adottate a contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate, al fine di evitare l’introduzione di ulteriori misure che risulterebbero superflue. L’Autorità ha precisato che l’attività di monitoraggio deve essere programmata nel PTPCT evidenziando i processi, le attività e le misure oggetto del monitoraggio, nonché i soggetti responsabili, la periodicità e le modalità operative delle verifiche. Con specifico riguardo al monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, l’Autorità ha stabilito che nel PTPCT debbano essere definiti i soggetti responsabili delle fasi, i termini di pubblicazione e le modalità del monitoraggio.

RPCT e struttura di supporto

L’Allegato 3 del PNA 2022 è interamente dedicato alla disciplina del RPCT e alla relativa struttura di supporto. Con tale Allegato l’Autorità fornisce indicazioni di dettaglio in merito ai criteri di scelta del RPCT, al provvedimento di nomina del medesimo e alla durata del suo incarico, elaborando soluzioni differenziate a seconda che i soggetti tenuti all’individuazione del RPCT siano amministrazioni pubbliche o società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati. Nel medesimo Allegato viene fornita una breve check-list sulla nomina, sui poteri e sulla struttura di supporto del RPCT, al fine di agevolare le amministrazioni/enti nell’individuazione di una figura che risponda ai requisiti previsti dalla legge 190/2012 e alle indicazioni fornite dall’ANAC.

Pantouflage

L’Autorità, con il PNA 2022, ha introdotto  precisazioni sulla disciplina  del pantouflage, di cui all’art. 53 c. 16 ter D. Lgs. 165/2001, con particolare riguardo ai seguenti temi:

  • Ambito soggettivo di applicazione del divieto di pantouflage;
  • Esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico;
  • Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione esclusi dall’ambito di applicazione del pantouflage.

Nel PNA 2022 viene ribadita, inoltre, la sussistenza in capo ad ANAC dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage, così come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019, nonché dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36593 del 25 novembre 2021. L’Autorità propone, infine, possibili misure da inserire nei PTPCT per garantire il rispetto delle disposizioni sul pantouflage, nonché un modello operativo, improntato sui criteri di gradualità e sostenibilità delle misure, utile alla verifica di eventuali violazioni del divieto di pantouflage.

Conflitti di interesse e trasparenza nei contratti pubblici

La parte speciale del PNA 2022 tratta in particolare della disciplina sul conflitto di interessi nei contratti pubblici, di cui all’art. 42 D. Lgs. 50/2016. L’Autorità ha chiarito l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, ha evidenziato l’importanza del ruolo di RUP, nonché i compiti cui è tenuta tale figura, infine ha fornito misure concrete che le amministrazioni/enti possono adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti pubblici. Tra le principali misure individuate da ANAC rientrano:

  • il dovere di rendere dichiarazioni di insussistenza di conflitto d’interesse da parte dei dipendenti e dei soggetti esterni coinvolti;
  • l’obbligo in capo all’ente di provvedere a successive verifiche e valutazioni delle dichiarazioni rese;
  • il dovere di astensione dall’incarico in caso di effettiva sussistenza del conflitto, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990, come modificato dalla L. 190/2012;
  • la richiesta agli operatori economici di dichiarare i dati del titolare effettivo. Tale misura trae applicazione in considerazione del particolare valore che la normativa europea, emanata per l’attuazione del PNRR, ha assegnato al tema (cfr. art. 22 c. 2 lett. d) Reg. UE 241/2021).

Nella parte speciale del PNA 2022 è stata trattata, inoltre, la disciplina sulla trasparenza nei contratti pubblici. Sul punto, l’Allegato 9 del medesimo PNA contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti in materia, sostitutivi degli obblighi elencati per la sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’allegato 1) alle Delibere ANAC n. 1310/2016 e 1134/2017, da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società Trasparente” dei siti delle amministrazioni/enti.

In data 24 Gennaio 2023, il Presidente dell’ANAC ha emanato un Comunicato con cui è stata disposta la proroga al 31 marzo 2023 del termine per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025, al fine di garantire ai soggetti tenuti a tale adempimento il tempo necessario per predisporre un PTPCT adeguato ed aggiornato in conformità alle novità normative intervenute con l’adozione del PNA 2022.

In caso di mancata adozione del PTPCT, alle amministrazioni/enti potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e 10.000 euro, così come previsto ex art. 19 c. 5 D.L. 90/2014, e ribadito nel medesimo PNA 2022.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan