19/02/2024

MODELLO 231 E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

19/02/2024

MODELLO 231 E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/200, introdotto per effetto della Legge n. 123 del 5 Agosto 2007  e successivamente modificato dal D.lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), dispone la responsabilità ex crimine dell’Ente per i seguenti delitti: 

  • Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 comma 2 c.p.), per cui è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote nel caso di cui all’art. 55, comma 2 T.U. Sicurezza ovvero, negli altri casi, non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 D.lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un 1 anno; 
  • Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 comma 3 c.p.) per cui è prevista una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 D.lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi. 

Ai sensi dell’583 c.p., la lesione è grave se: dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è invece gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. 

L’art. 2087 c.c. ascrive all’imprenditore un obbligo generale di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

In materia di Sicurezza il testo normativo di riferimento è il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) che ha riscritto la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di recente modificata con D.L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021. Per individuare l’ambito e la portata del rischio generale in materia di Sicurezza, è pertanto necessario tenere presenti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro specificati nelle disposizioni del T.U.S.  

L’art. 30 T.U.S. disciplina i requisiti che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 deve possedere, con riferimento alle parti relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa 231/2001 deve: 

  • essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 
  • prevedere idonei sistemi di registrazione che siano in grado di provare l’avvenuta effettuazione delle predette attività; 
  • prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche necessarie e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio; 
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; 
  • prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

Il comma 5 dell’art. 30 T.U.S. prevede, infine, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi alle caratteristiche prescritte dalla norma stessa per le parti corrispondenti. Pur facendo l’art. 30 del TUS riferimento solo alle OHSAS 18001, non essendo all’epoca definito il nuovo standard ISO 45001:2018, in sede di interpretazione estensiva della norma si ritiene che, essendo tale sistema di certificazione una evoluzione migliorativa delle OHSAS 18001, si possa desumere che anche per essa valga la presunzione di conformità prevista dalla norma stessa. 

In merito ai rapporti tra il MOGC e il sistema aziendale di gestione della sicurezza, la giurisprudenza si è espressa nel senso che il secondo non può sopperire al primo ai fini di escludere la responsabilità della Società ex D.lgs. n. 231/2001. L’istituzione di determinate figure professionali (RSPP, Medico Competente, RSL) è infatti prevista obbligatoriamente ex artt. 31 e ss D.Lgs. n. 81/2008 e gli istituti cui esse sono preposte (ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Sorveglianza Sanitaria) assolvono alla funzione di prevenzione degli infortuni. Il Modello 231, invece, risponde alla necessità di mappare le aree di rischio e di predisporre un sistema di controlli diretti ad assicurare l’adempimento degli obblighi in materia di Sicurezza e a ridimensionare il rischio di commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica (in tal senso Cassazione penale, sez. IV., 28 novembre 2022, n. 45131). 

È altresì prevista l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei MOG della sicurezza per le piccole e medie imprese. In tal senso, si veda il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della salute e delle politiche sociali del 13 febbraio 2014. 

Contributo a cura dell’avv. Anna Vantin.