14/07/2023

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE CON IL D. LGS. 26/2023 AL CODICE DEL CONSUMO

14/07/2023

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE CON IL D. LGS. 26/2023 AL CODICE DEL CONSUMO

Il D. Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023 ha recepito la Direttiva UE n. 2019/2161, finalizzata ad una migliore applicazione e ad una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea relative alla protezione dei consumatori, introducendo rilevanti novità al D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), con particolare riguardo ai seguenti temi:

Annunci di riduzione di prezzo

Il D. Lgs. 26/2023 ha introdotto nel Codice del Consumo l’art 17 bis. Tale articolo prevede che ogni  annuncio  di  riduzione  di  prezzo che un venditore intenda effettuare, debba  riportare  il  prezzo applicato dal professionista nei trenta giorni  precedenti all’applicazione di tale riduzione. Qualora i prodotti siano stati immessi sul  mercato  da  meno  di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo  di tempo a cui il prezzo precedente si riferisce. Nel caso in cui si trattasse di una  campagna   di   vendita   senza interruzioni, durante la quale la  riduzione  di  prezzo  sia  progressivamente aumentata, verrà inizialmente indicato il prezzo applicato nei trenta giorni precedenti alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive si considera quale prezzo precedente il prezzo  senza la riduzione, anteriore alla prima applicazione  della  riduzione  di prezzo.

Recensioni

Il D. Lgs. 26/2023 ha individuato ulteriori pratiche commerciali considerate ingannevoli rispetto a quelle già elencate all’art. 23 del Codice del Consumo. Tale articolo è stato di conseguenza integrato prevedendo quali ulteriori pratiche ingannevoli i seguenti comportamenti:

  1. affermare che le recensioni effettuate in merito ad uno specifico prodotto siano state inviate da consumatori che abbiano a tutti gli effetti utilizzato o acquistato il prodotto stesso, senza aver adottato misure ragionevoli  e  proporzionate  volte a verificare che tali recensioni provengano effettivamente dai medesimi consumatori;
  2. incaricare un altro soggetto all’invio di  false recensioni  di  consumatori, o di falsi apprezzamenti;

iii. indicare false informazioni in merito a  recensioni di consumatori o ad apprezzamenti  sui  social media,  al  fine  di promuovere determinati prodotti.

Obblighi di informazione nei contratti a  distanza  e  nei  contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Il D. Lgs. 26/2023 ha apportato modifiche all’art. 49 del Codice del Consumo, specificando quali sono le informazioni obbligatorie che il venditore deve indicare in caso di contratti sottoscritti a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Tra le informazioni da indicare si elencano le seguenti:

  1. l’indirizzo geografico  dove   il   professionista   è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo  elettronico, nonché ogni ulteriore informazione che possa riguardare un qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che il  professionista possa fornire e che  garantisca  al  consumatore  di  poter intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta.  Tali mezzi  di  comunicazione  devono  consentire  al  consumatore  di   contattare rapidamente e comunicare efficacemente con il professionista. Se pertinente, quest’ultimo deve fornire anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
  2. se pertinente, l’indicazione di avvenuta personalizzazione del prezzo, sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le  garanzie  di  cui  all’articolo  22  del  regolamento  (UE) 2016/679;

iii. con esplicito riferimento agli obblighi di informazione in merito al  diritto di recesso del consumatore, il D. Lgs. 26/2023 all’art. 1 c. 13 lett. b) stabilisce quanto segue: “al comma 4 dell’art. 49 del D. Lgs. 206/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I riferimenti al periodo  di  recesso  di  quattordici  giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui  all’allegato  I,  parte  A, sono sostituiti da riferimenti a un  periodo  di  recesso  di  trenta giorni nei casi di cui all’articolo 52, comma 1-bis.

Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online

Il D. Lgs. 26/2023 ha introdotto nel Codice del Consumo l’art. 49 bis, con il quale vengono indicate le ulteriori informazioni che il consumatore deve ricevere prima di vincolarsi contrattualmente. Tra le informazioni che il venditore deve indicare al consumatore si individuano le seguenti:

  1. quali sono i parametri che determinano la  classificazione delle  offerte presentate al consumatore come  un  risultato  della  sua  ricerca;
  2. indicazioni in merito alla qualifica di professionista o meno del venditore;

iii. nel caso in cui il venditore non sia un professionista, deve essere specificato nel contratto che non verrà applicata la tutela dei consumatori;

  1. se pertinente, il modo  in  cui  gli  obblighi  relativi  al contratto sono ripartiti tra il venditore  e  il  fornitore  del  mercato  online.  Tali informazioni  lasciano  impregiudicata  la  responsabilità  a cui   il fornitore  del  mercato  online  o  il  professionista  venditore sono assoggettati in relazione al contratto, sulla base delle norme di  diritto  europeo  o nazionale applicabili in materia.

Considerate le novità introdotte e sopra elencate si renderà necessario, per i soggetti interessati all’applicazione della normativa di cui sopra, aggiornare le condizioni generali di vendita e le procedure commerciali sino ad ora applicate.

Entrata in vigore.

Il D.Lgs. 26/2023 è entrato in vigore il 2 aprile 2023.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan