30/08/2023

LA RIFORMA DELLO SPORT 2023: NOVITA’ IN PILLOLE

30/08/2023

LA RIFORMA DELLO SPORT 2023: NOVITA’ IN PILLOLE

La Riforma organica del Lavoro Sportivo, entrata in vigore dal 1° luglio 2023, è frutto di un processo articolato iniziato nel 2019 con la Legge delega n. 86/2019 e proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021.

Da ultimo, il 26 luglio 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il decreto correttivo-bis. Al momento in cui si scrive, il suddetto decreto non è ancora stato reso pubblico in Gazzetta Ufficiale; ne consegue che le indicazioni che seguono sono operate sulle bozze circolate, su quanto riferito in conferenza stampa dal Ministro Dott. Andrea Abodi, nonché sull’infografica esplicativa e le anticipazioni presenti sul sito del Dipartimento dello Sport (aggiornati al 02/08/2023).

Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, la disciplina delle co.co.co. sportive, il regime fiscale, le tempistiche di adempimento degli obblighi delle ASD e SSD, i volontari, i lavoratori della pubblica amministrazione, la tassazione dei premi sportivi, nonché la disciplina dei direttori di gara.

  1. LAVORATORE SPORTIVO

È stata ridefinita e circoscritta la figura del lavoratore sportivo, individuata nell’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’Ordinamento sportivo.

Si precisa, invece, l’esclusione dalla qualifica di lavoratori sportivi per i collaboratori di carattere amministrativo-gestionale e i soggetti rientranti in una professione per la quale è necessaria l’iscrizione ad albi professionali.

Per la figura del “nuovo” lavoratore sportivo è stato stabilito che la tipologia contrattuale, con cui regolamentare il rapporto, può essere quella del lavoratore subordinato, del lavoratore autonomo ovvero del lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Quest’ultima forma, secondo il legislatore, rappresenta la forma comune e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito dilettantistico.

  1. COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023, il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. (salvo prova contraria), qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) le prestazioni oggetto del contratto non superino le 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive (in caso contrario, saranno considerati lavoratori subordinati a tutti gli effetti e avranno diritto a tutti i diritti e le tutele previste dalla legge il lavoratore dipendente); b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Trattamento Fiscale dei Lavoratori Sportivi

Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

a) fino ad €. 5.000,00 annui, esenzione fiscale e contributiva;

b) da €. 5.001,00 ad €. 15.000,00 annui, soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti;

c) oltre €. 15.000,00 annui, per la parte eccedente, soggetti a contribuzione e tassazione.

Ai fini IRAP, nell’area del dilettantismo, non concorrono alla determinazione della base imponibile i compensi corrisposti ai co.co.co. sportivi entro la soglia degli €. 85.000,00.

Adeguamenti delle ASD e SSD

Le ASD e le SSD, già iscritte nel Registro della attività sportive dilettantistiche, devono adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (la mancata conformità dello statuto comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro).

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, lo Statuto deve contenere la specificazione dell’attività principale e la previsione di eventuali attività diverse, purché secondarie e strumentali (ad es.: attività promo-pubblicitaria e/o di sponsorizzazione, gestione di impianti sportivi, gestione di bar e vendita di materiale sportivo), le modalità di scioglimento, assenza di fini di lucro, norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, l’obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, circostanze di formazione, didattica, preparazione, assistenza, etc.

Si segnala, sul fronte agevolativo, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento dello Statuto, l’esclusione dell’obbligo INAIL per tutti i co.co.co. sportivi dilettantistici (resta la copertura assicurativa obbligatoria già prevista dalla L. n. 289/2002) e la previsione di crediti d’imposta, di misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi sportivi, per le ASD e SSD con volumi di ricavi, nel 2022, non superiore ad €. 100.000,00.

Sul fronte delle scadenze, si segnala il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare il proprio Statuto, il termine del 31 ottobre 2023 per provvedere agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i periodi di paga di luglio, agosto e settembre 2023 e gli adempimenti relativi alle co.co.co, con riguardo all’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla fine di ciascun anno di riferimento.

  1. I VOLONTARI

A partire dal 1° luglio 2023, si qualificano come volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuover lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente con finalità amatoriali.

Per la qualifica di volontari è previsto che: a) il soggetto non può percepire alcun corrispettivo e/o indennità; b) obbligo di assicurare i volontari per la Responsabilità civile verso i terzi; c) rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza; d) rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di €. 150,00 mensili.

  1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività di lavoro sportivo.

In caso di prestazione volontaristica è prevista la sola comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

Ove, invece, la prestazione rientri nel lavoro sportivo, questa potrà essere svolta previa autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza. In tale ipotesi, decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.

  1. TASSAZIONE DEI PREMI SPORTIVI

Per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta del 20%.

Ove si tratti di premi di importo non superiore ad €. 300,00 non si applica alcuna ritenuta.

  1. DIRETTORI DI GARA

Per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire lo svolgimento delle competizioni sportive, è stato innalzato ad €. 300,00 mensili il budget massimo dei rimborsi per le spese sostenute a fronte delle autocertificazioni ex Dpr n. 455/2000.

Infine, sono state previste modalità semplificate di comunicazione del rapporto al centro per l’impiego a mezzo Registro e, al pari dei volontari, sono vietati rimborsi forfettari.

  1. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Concentrandoci su quello che è il contratto di lavoro subordinato sportivo, quest’ultimo può contenere un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

È consentita comunque: a) la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti; b) La cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Al contrario, il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale.

I lavoratori sportivi subordinati, sia nell’area del dilettantismo che nel settore professionistico, sono iscritti al Fondo Pensioni dei lavoratori Sportivi gestito dall’INPS.

Contributo a cura dell’Avv. Michele Avanzi