05/11/2024

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DOGANALE ex. D. Lgs. 141/2024

05/11/2024

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DOGANALE ex. D. Lgs. 141/2024

Lo scorso 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, entrato in vigore il 4 ottobre 2024. La nuova normativa è frutto di una delega ricevuta dal Governo, con L. delega n.111/2023, affinché si occupasse della revisione del sistema tributario, nonché della disciplina doganale.

Il D. Lgs. n. 141/2024 ha abrogato il D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), introducendo disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione. Di seguito si elencano le principali novità.

1. Fattispecie di Contrabbando
Il D. Lgs. 141/2024 ha riformulato e riorganizzato le violazioni doganali prevedendo le seguenti fattispecie:
i. agli artt. 78 e 79 vengono disciplinate le due macrocategorie di reato, rispettivamente, il contrabbando per omessa dichiarazione e il contrabbando per dichiarazione infedele. Nel primo caso viene punito chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali, o le fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale, con la sanzione della multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Nel secondo caso viene punito chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato, con la sanzione della multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
ii. agli artt. 80 e ss. successivi vengono disciplinati il contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, il contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti, il contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, il contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento, il contrabbando di tabacchi lavorati, le circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

2. Rilievo penale e rilievo amministrativo delle violazioni doganali
Il D. Lgs. 41/2024 all’art. 96 prevede che venga punito con sanzione amministrativa chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83 del medesimo decreto, salvo che, alternativamente:
i. ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
ii. l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Le violazioni doganali, dunque, assumono rilievo penale quando:
i. L’ammontare di almeno uno dei diritti di confine (dazio/iva) dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro e sussista l’elemento soggettivo del dolo;
ii. L’ammontare di almeno uno dei diritti di confine (dazio/iva) dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro e sussistano le circostanze aggravanti di cui all’art. 88 D. Lgs. 141/2024.

3. Imposta sul valore aggiunto
All’art. 27 D. Lgs. 141/2024 l’IVA viene considerata tra i diritti di confine. Tuttavia al comma 3 del medesimo articolo viene stabilito che l’IVA non costituisce diritto di confine nei casi di:
i. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;
ii. immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Oltre ai riferimenti normativi attualmente in vigore è prevista l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e decreti correttivi volti a disciplinare la materia.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan