20/06/2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In data 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo sancito il 17 aprile 2025 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro – “TUS”), con il fine di individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’Accordo Stato-Regioni del 2025 rappresenta un importante passo verso l’armonizzazione e uniformazione della disciplina vigente, superando e integrando gli accordi precedenti del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012, del 25 luglio 2012 e del 7 luglio 2016, e introducendo numerose novità al fine di elevare gli standard qualitativi della formazione e rendere la stessa più coerente ed efficace nell’ambito della prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza.

Le principali novità

L’Accordo Stato-Regioni di recente entrata in vigore individua e stabilisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi rivolti ai seguenti soggetti:

  • datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del TUS;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del TUS;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del TUS;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del TUS;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del TUS.

Per ciascuna figura, quindi, si individua la durata minima obbligatoria del corso, i suoi contenuti, articolati in moduli giuridici, tecnici, organizzativi e pratici, oltre alla cadenza degli aggiornamenti obbligatori.

In aggiunta, l’Accordo pone particolare enfasi sulla valutazione dell’efficacia della formazione erogata, prevedendo strumenti di verifica sia durante il percorso formativo sia nella fase successiva, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa con meccanismi di verifica ad hoc. A supporto di ciò, è promosso l’uso di metodologie didattiche attive (ad esempio, simulazioni, casi di studio, gamification e lavori di gruppo) che favoriscano un apprendimento attivo e partecipativo.

Un’ulteriore novità introdotta dall’Accordo Stato-Regioni in commento riguarda i soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento, distinguendoli in tre categorie:

  1. soggetti “istituzionali” (ad esempio, Ministeri e INAIL);
  2. soggetti “accreditati”;
  3. altri soggetti”, una categoria residuale all’interno della quale – al ricorrere di determinati requisiti e/o condizioni – rientrano i fondi interprofessionali di settore, gli organismi paritetici, e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà – tra gli altri – predisporre il progetto formativo, ammettere un numero massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche, attenersi al rapporto docente/partecipanti non superiore di 1/6 nelle parti pratiche, tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico e predisporre il verbale della verifica finale.

Infine, ai soggetti supra elencati si aggiungono anche i datori di lavoro che, nel rispetto delle previsioni sancite nell’Accordo, potranno organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

Periodo di transizione

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (i.e. fino al 24 maggio 2026) per l’adeguamento dell’offerta formativa alle nuove disposizioni, e concede ulteriori 12 mesi ai datori di lavoro (i.e. fino al 24 maggio 2027) per completare la formazione obbligatoria dei datori di lavoro secondo le nuove modalità.

Contributo a cura della dott.ssa Beatrice Facci