23/06/2026

D.Lgs. 81/2026 e impatti sul D.Lgs. 231/2001: ampliamento della responsabilità degli enti in materia ambientale

23/06/2026

D.Lgs. 81/2026 e impatti sul D.Lgs. 231/2001: ampliamento della responsabilità degli enti in materia ambientale

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha dato attuazione alla Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, introducendo rilevanti modifiche al sistema dei reati ambientali e incidendo sull’ambito della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. Si segnalano, in particolare, le modifiche che seguono.

  1. Rafforzamento del reato di “Inquinamento ambientale” (art. 452-bis c.p.)

Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnala la riformulazione dell’art. 452-bis c.p. “Inquinamento ambientale”, rispetto al quale il legislatore ha ulteriormente rafforzato il livello di tutela.

  1. Introduzione del nuovo reato presupposto di “Commercio di prodotti inquinanti” (art. 452-bis.1 c.p.)

Il D.Lgs. n. 81/2026 ha introdotto tra i reati presupposto della responsabilità degli enti l’art. 452-bis.1 c.p., rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”.

La nuova fattispecie punisce chiunque, abusivamente, immetta sul mercato o comunque metta in circolazione prodotti il cui utilizzo determini, mediante scarichi, emissioni o immissioni di sostanze, energia o radiazioni ionizzanti: i. una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo; ii. una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di ecosistemi, habitat, biodiversità (anche agraria), flora o fauna.

  1. Abrogazione del reato di distruzione o deterioramento di habitat protetti

Contestualmente, il decreto ha disposto l’abrogazione del reato di cui all’art. 733-bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, precedentemente richiamata dall’art. 25-undecies, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 231/2001 quale reato presupposto.

  1. Nuovi reati presupposto: sostanze ozono-lesive e gas a effetto serra

Il D.Lgs. n. 81/2026 ha, inoltre, introdotto due ulteriori fattispecie rilevanti ai fini 231.

i. Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive

La disposizione sanziona le condotte abusive di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo, rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, sia allo stato puro sia sotto forma di miscele, nonché di prodotti, apparecchiature e relative componenti che le contengano.

ii. Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra

La norma introduce sanzioni per le condotte abusive relative alla produzione, importazione, esportazione di gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sottoforma di miscele, nonché di prodotti e apparecchiature che li contengano o il cui funzionamento dipenda da tali sostanze.

L’inserimento di queste fattispecie amplia sensibilmente il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.

  1. Inasprimento delle sanzioni nel sistema 231

Il decreto ha previsto un aumento delle pene per le ipotesi aggravate dei seguenti reati:

art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), commi secondo, terzo e quarto;

art. 452-bis.1 c.p. (Commercio di prodotti inquinanti), commi secondo, terzo e quarto;

art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale), terzo comma.

Il medesimo incremento si applica anche alle ipotesi aggravate previste dal nuovo art. 452-sexiesdecies, comma 1, n. 1, c.p., che configura una circostanza aggravante quando dal reato derivi un profitto di rilevante entità.

Alla luce delle modifiche introdotte, gli enti dovrebbero valutare tempestivamente l’aggiornamento della mappatura dei rischi ambientali, la revisione del Modello 231, il rafforzamento dei protocolli di controllo sulle attività di gestione ambientale, nonché eventuali interventi formativi rivolti alle funzioni maggiormente esposte.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan