12/04/2023

CRISI D’IMPRESA E CCII

12/04/2023

CRISI D’IMPRESA E CCII

L’obiettivo principale di un’azienda, per sua natura, è quello accrescere il valore del proprio capitale economico. Tuttavia, errate strategie aziendali o condizioni di recessione del mercato economico possono comportare potenziali squilibri che, a loro volta, potrebbero tradursi in un lento declino aziendale e conseguente Crisi d’Impresa.

Con il termine Crisi d’Impresa, quindi, s’intendono le gravi carenze sul piano dei flussi finanziari sotto forma di crisi di liquidità, la difficoltà nell’accesso al credito e la perdita di fiducia degli stakeholders aziendali. Nei casi più gravi, la Crisi è destinata a sfociare nell’insolvenza, ovvero nell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)

È uno degli strumenti messi a punto dal Legislatore che consente alle imprese di anticipare lo stato di Crisi o evitare un progressivo aggravamento. Malgrado la sua emanazione con il D.Lgs n. 14/2019 del 12 gennaio 2019, il CCII è divenuto efficace solo con la pubblicazione del D.Lgs n. 83/2022 del 15 luglio 2022.

Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica mondiale, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte dalla Direttiva UE n. 1023/2019.

Le principali Novità

Tra gli aspetti più innovativi della nuova normativa si segnalano: (i) un approccio fondamentalmente favorevole a procedure che consentono la prosecuzione delle attività per salvaguardare continuità aziendale rispetto a quelle che conducono alla liquidazione; (ii) l’introduzione di obblighi di salvaguardia volti a constatare le Crisi aziendali e  promuovere strumenti a sostegno dei processi di ristrutturazione nella fase iniziale; (iii) disposizioni specifiche in materia di ristrutturazione/insolvenza di gruppi di imprese.

Adeguati asset organizzativi, amministrativi e contabili

Il nuovo CCII pone in primo piano il concetto di prevenzione al fine di intercettare rapidamente la Crisi d’Impresa. In tale contesto, dunque, tutte le imprese dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con lo scopo di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale.

A riguardo, l’art. 3 CCII identifica precisi segnali di allarme per l’attivazione preventiva degli organi sociali al fine di superare una Crisi finanziaria, quali ad esempio: (a) ritardi sui pagamenti degli oneri retributivi scaduti da almeno 30 giorni in misura superiore alla metà del totale delle passività mensili; (b) passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni in misura superiore alle passività non scadute; (c) esposizioni nei confronti del sistema creditizio e di intermediari scadute da oltre 60 giorni per un importo almeno pari al 5% delle esposizioni e (d) interessi di mora che attivano Obblighi di Segnalazione dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”.

Composizione Negoziata e obblighi di segnalazione

Gli artt. 12-25quinquies CCII introducono un accordo volontario, confidenziale e stragiudiziale, denominato Composizione Negoziale, a cui può accedere l’azienda, attraverso una piattaforma online, che si trovi in una situazione di instabilità finanziaria o economica.

Questo iter avviene mediante la supervisione di un consulente esterno che fornisce assistenza nelle trattative per il recupero della stabilità economica e finanziaria.

Alcune misure consentono di consolidare la posizione finanziaria della società e di favorire l’uso di tale strumento, quali: la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale e la possibilità per la società, al momento della nomina del consulente, di richiedere al tribunale provvedimenti protettivi a tutela del patrimonio sociale.

Concordato preventivo semplificato

Il nuovo CCII ha innovato il concordato preventivo semplificato (artt. 84-120 CCII), che consente alle imprese in difficoltà finanziaria di proporre un piano concordatario, previa approvazione da parte dei creditori.

Se espressamente richiesto e concesso dal Tribunale, i creditori pre-concorsuali non potranno più avviare o proseguire azioni esecutive o recuperatorie a far data dalla presentazione dell’istanza. Inoltre, per garantire la continuità aziendale, i creditori pre-concorsuali non potranno unilateralmente rifiutarsi di onorare i contratti in essere o di risolverli unicamente a causa di crediti pregressi insoluti (Art. 18 CCII).

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Ulteriormente, il CCII offre all’imprenditore un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis e ss. CCII).

Nello specifico: a) il piano di ristrutturazione non deve necessariamente attenersi al disposto dell’art. 2740 c.c. che prevede l’assegnazione dell’intero patrimonio presente e futuro del debitore al fine di soddisfare i creditori, né al principio della par condicio creditorum; b) il piano deve prevedere diverse classi di creditori, tenuto conto della loro qualificazione giuridica e dei rispettivi interessi economici; e c) le retribuzioni dei dipendenti devono essere soddisfatte entro 30 giorni dall’omologazione.

Liquidazione giudiziale

Con il CCII, il termine “liquidazione giudiziale” sostituisce il “vecchio” fallimento previsto dalla normativa previgente.

Tuttavia, si tratta sempre di una procedura completamente finalizzata alla liquidazione dei beni di un imprenditore o di una società insolvente (artt. 121-283 CCII) ma il Legislatore italiano ha deciso di adottare qualifiche più neutre, non più adottando il termine “fallimento”, storicamente dotato di una connotazione negativa.

Oltre a questa novità, l’idea alla base della riforma è quella di passare da un contesto organizzativo incentrato sulla liquidazione dell’attivo alla promozione di procedure di regolamentazione delle crisi che favoriscano la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa.

Le principali innovazioni rispetto alla “vecchia” Legge Fallimentare sono volte a semplificare e velocizzare la procedura. Si segnalano in particolare: a) il ruolo del curatore che può promuovere autonomamente le azioni di responsabilità senza dover attendere il parere del comitato dei creditori e l’autorizzazione del Tribunale; b) l’anticipazione del periodo sospetto per le azioni di recupero; c) la modifica del ruolo del comitato dei creditori, che non è più necessario nell’ambito delle procedure minori ed è semplificato nel contesto della liquidazione giudiziale; d) l’estensione dell’ambito di applicazione dei principi volti a ristabilire la figura del fallito secondo la cosiddetta regola del “fresh start“.

Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

Le modifiche più rilevanti in materia di accordi di ristrutturazione, già previsti dalla normativa previgente, hanno ad oggetto l’introduzione di accordi c.d. “agevolati” e ad “efficacia estesa” (entrambi attualmente disciplinati dall’art. 57 CCII).

In particolare: per l’accordo di ristrutturazione “agevolato è stato ridotto il quorum per il consenso dei creditori, mentre per l’accordo di ristrutturazione a “efficacia estesa” è stato consentito di estendere anche ai creditori ‘dissenzienti’ le principali disposizioni dell’accordo.

Contributo a cura dell’avv. Michele Avanzi