29/05/2024

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PARERE DEL GARANTE PRIVACY

29/05/2024

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PARERE DEL GARANTE PRIVACY

In data 22 febbraio 2024 il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del D. Lgs. 33/2013. Con il medesimo parere il Garante ha rilevato che con l’ultima predisposizione degli schemi standard, l’Autorità ha osservato le indicazioni fornite relative alle seguenti esigenze:

  • limitare la pubblicazione dei dati di contatto, cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali previsti dallo schema riferito all’art. 13 D. Lgs. 33/2013, all’ufficio e non alla persona;
  • indicare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, con riferimento alla pubblicazione dei dati previsti dallo schema riferito all’art. 19 D. Lgs. 33/2013 dei soggetti vincitori di concorsi pubblici, il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita, nonché la posizione in graduatoria, escludendo quindi altre informazioni non necessarie;
  • oscurare i dati personali eventualmente presenti nell’oggetto degli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche il cui elenco deve essere pubblicato online secondo l’art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 e il relativo schema standard di pubblicazione;
  • chiarire, con riferimento agli schemi relativi agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, che vanno omissati del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Il Garante, tuttavia, pur pronunciandosi con il suddetto parere in modo favorevole in merito agli schemi standard di pubblicazione, rilevava ancora talune criticità, di seguito riportate, con riferimento alla conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

  • Schema standard di pubblicazione relativo all’art. 4 bis D. Lgs. 33/2013

L’articolo disciplina la “trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”. Sul punto il Garante ritiene utile modificare lo schema standard prevedendo la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, evidenziando chiaramente, oltre all’esclusione della pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come già previsto nello schema, anche l’esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori ad euro 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario.

  • Schema standard di pubblicazione relativo all’art. 20 D. Lgs. 33/2013

L’articolo disciplina gli “obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”. Sul punto il Garante ritiene utile modificare lo schema standard di pubblicazione prevedendo che venga indicato esclusivamente:

i) il valore del premio distribuito inteso come “ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi”, distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo premio erogato;

ii) informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, tra cui indicazioni in merito al trattamento accessorio erogato su base annua nei confronti del personale avente qualifica sia dirigenziale che non dirigenziale; indicazioni in merito ai valori relativi all’entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica; indicazioni in merito all’incidenza percentuale nell’erogazione del premio per il personale dirigenziale e non dirigenziale, evidenziando la differenziazione dell’utilizzo del sistema premiale per ciascuna qualifica;

iii) i criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione, come ad esempio la qualità del lavoro prestato, i risultati raggiunti, la qualità della preparazione, l’osservanza dei doveri d’ufficio, l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità, le competenze dimostrate.

  • Schema standard di pubblicazione relativo agli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013

Gli artt. 26 e 27 disciplinano rispettivamente gli “obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e gli “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”. Sul tema il Garante ha proposto di modificare lo schema standard di pubblicazione correggendo il refuso nella frase «NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» e sostituendo, in proposito la perifrasi «e alla situazione di disagio […]» con la seguente «ovvero alla situazione di disagio […]».

Alla luce di quanto sopra, il Garante con il medesimo provvedimento  ha ritenuto opportuno venisse considerato un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan