05/08/2026

AI Act e Digital Omnibus AI, non tutto viene prorogato: gli obblighi in vigore dal 2 agosto 2026

05/08/2026

AI Act e Digital Omnibus AI, non tutto viene prorogato: gli obblighi in vigore dal 2 agosto 2026

L’iter del regolamento che interviene sul Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale si è ormai concluso. Il provvedimento – parte del pacchetto di semplificazioni presentato dalla Commissione il 19 novembre 2025 e definito nel confronto interistituzionale del 7 maggio 2026 – è stato infatti approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione europea il 29 giugno 2026. È stato quindi pubblicato, come Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026, con entrata in vigore al 27 luglio 2026.

In alcuni casi, sta circolando una lettura sbrigativa del sopracitato iter, riassumibile sostanzialmente nell’idea per cui “l’AI Act è stato prorogato”. Ciò, in realtà, è vero solo parzialmente.

Le nuove scadenze differite fissate dal predetto provvedimento normativo, infatti, sono (in sintesi) le seguenti:

  • 2 agosto 2027, con riguardo all’obbligo per gli Stati membri di dover rendere operativi gli spazi di sperimentazione normativa nazionali. È prevista, in parallelo, la creazione di un ambiente di sperimentazione a livello europeo, affidato all’AI Office e attivo dal 2028, con corsia preferenziale per le realtà di dimensione minore;
  • 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio (stand-alone), in cui rientrano, tra gli altri: (i) gli strumenti impiegati per lo screening delle candidature e per le decisioni sul rapporto di lavoro; (ii) quelli utilizzati nella valutazione dell’affidabilità creditizia; (iii) quelli che governano l’accesso a servizi pubblici essenziali e quelli destinati alle attività di polizia e all’attività giudiziaria;
  • agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio che costituiscono componente di prodotti, già coperti dalla legislazione europea di armonizzazione richiamata nell’Allegato I tra cui, ad esempio, i dispositivi medici, la componentistica per veicoli ed i giocattoli.

Rimane invece invariato il termine del 2 agosto 2026 per i seguenti adempimenti, relativi alle regole sulla trasparenza di cui all’art. 50 dell’AI Act:

  • Il dovere di rendere percepibile per l’interlocutore che dall’altra parte opera un sistema automatizzato, ogniqualvolta la circostanza non risulti già evidente dal contesto;
  • L’informazione preventiva alle persone esposte a strumenti di rilevazione delle emozioni o di classificazione su base biometrica;
  • La segnalazione dei contenuti audiovisivi artificialmente prodotti o alterati che riproducono persone o eventi reali, nonché dei testi diffusi al pubblico su temi di rilievo generale;
  • L’apposizione di marcature leggibili in via automatica sui contenuti prodotti da sistemi generativi.

Da ultimo, si ricorda che la previsione dell’articolo 4 dell’AI Act sull’alfabetizzazione in materia di AI è già vigente dal febbraio 2025 e, quanto alla sua decorrenza, non viene toccata dal Digital Omnibus AI. Tuttavia, cambia sostanzialmente nel suo impianto, essendo chiarito che la norma non impone più un’obbligazione di risultato, bensì un’obbligazione di mezzi. Nella nuova formulazione dell’art. 4, infatti, viene specificato che i fornitori e deployer devono adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale,  essendo tuttavia specificato che “tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona”.

Contributo a cura dell’Avv. Filippo Barbieri