04/10/2023

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 36/2023

04/10/2023

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 36/2023

Il D. Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° Aprile 2023, ed efficace a partire dal 1° Luglio 2023, ha apportato significative modifiche nel settore degli Appalti Pubblici, con particolare riguardo, tra gli altri, agli ambiti di seguito analizzati.

Affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.

Il D. Lgs. 36/2023 stabilisce nuove soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza bando. L’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, infatti, prevede che le stazioni appaltanti, in caso di contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso Codice, possano procedere con le seguenti modalità:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore  a  150.000 euro,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori   economici;
  • affidamento diretto dei servizi e  forniture,  compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di  progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,  anche  senza  consultazione  di più operatori economici;
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti,  individuati  in  base  a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  per  i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1 milione di euro;
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  a indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle soglie di cui all’articolo 14 del Nuovo Codice;
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per l’affidamento di servizi e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  importo pari  o  superiore  a  140.000  euro  e  fino  alle  soglie  di   cui all’articolo 14 del Nuovo Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, che veniva nominato ai sensi dell’art. 31 del precedente Codice dei Contratti Pubblici, nel nuovo Codice, all’art. 15, viene individuato quale Responsabile Unico di Progetto. Il RUP è responsabile non più di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici.

L’Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 stabilisce nuovi requisiti per la nomina del RUP, nonché nuove responsabilità in capo a questo nelle fasi affidategli. In particolare l’art. 2, comma 3, del medesimo allegato al nuovo Codice prevede che il RUP debba essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Laddove tale figura professionale non sia presente tra il personale di ruolo, le competenze saranno attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, purché in tal caso la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal medesimo allegato.

Il RUP e la Commissione Aggiudicatrice.

Il Nuovo Codice, all’art. 93 c. 3 stabilisce che la commissione aggiudicatrice possa essere presieduta da un dipendente e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento nonché da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Il medesimo articolo stabilisce che della commissione giudicatrice possa far parte anche il RUP. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 51 del Nuovo Codice, nelle procedure negoziate sottosoglia comunitaria, aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può far parte della commissione giudicatrice anche in qualità di presidente.

Subappalto.

Il D. Lgs. 36/2023 all’art. 119 c. 17, che sostituisce l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, introduce indirettamente la possibilità di procedere con subappalti a cascata a discrezione delle stazioni appaltanti, stabilendo che queste ultime  debbano indicare nei  documenti  di  gara  le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto  che,  pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore  subappalto, per i seguenti motivi:

  1. specifiche caratteristiche   dell’appalto   e dell’esigenza;
  2. natura o complessità delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare;
  3. rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale  dei  luoghi di lavoro;
  4. garantire una più intensa tutela delle condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
  5. prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

In merito al punto 5) la norma stabilisce che si prescinde dalla relativa valutazione quando  i  subappaltatori   ulteriori   siano   iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di lavori di cui al comma 52 dell’articolo  1  della  legge  6  novembre 2012,  n.  190,  ovvero  nell’anagrafe  antimafia   degli   esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute dunque, dal 1° Luglio 2023, ad osservare le novità e le modifiche introdotte con il D. Lgs. 36/2023 nel settore dei contratti pubblici, adeguandosi a quanto previsto dal Nuovo Codice.

Contributo a cura della dott.ssa Martina Pan