Il marchio riveste importanza cruciale nel successo di un’impresa. Nel tempo:
- accresce la notorietà e la fiducia degli acquirenti per i prodotti e servizi dell’azienda;
- aumenta il proprio valore economico finendo spesso per rappresentare uno dei beni più rilevanti in sede di cessione d’azienda.
Tutelare il marchio significa, quindi, tutelare il business.
Il marchio è un segno distintivo, che identifica i prodotti o i servizi di un’impresa, distinguendoli da quelli della concorrenza.
Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, tra cui le parole, compresi i nomi di persone, oppure i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, e – a determinate condizioni – i suoni.
Il D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – “CPI”) prevede i requisiti per la registrazione del marchio.
Per ottenere tutela il marchio deve:
- essere nuovo: in sintesi, non devono esistere marchi identici o simili già registrati o comunque diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi (art. 12 CPI);
- avere capacità distintiva: il marchio non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (art. 13 CPI);
- essere lecito: in nessun caso il marchio può violare la legge, l’ordine pubblico o il buon costume (14 CPI).
In base agli elementi che lo compongono il marchio può distinguersi, ad esempio, in :
- marchio denominativo, che è costituito solo da parole;
- marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole e elementi figurativi);
- marchio di forma o tridimensionale, che è costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
- marchio sonoro, che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;
- marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
- marchio multimediale, costituito dalla combinazione di immagine e di suono.
In generale, i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal CPI.
Il marchio di impresa, in particolare, è oggetto di registrazione.
Prima di presentare una domanda di registrazione marchio o di utilizzare un marchio sul mercato è fondamentale verificarne il requisito di novità.
La maggior parte degli uffici nazionali brevetti e marchi, infatti, in fase di esame delle richieste, non verifica il requisito di novità. Ne discende che il marchio, anche se accettato, potrebbe essere dichiarato nullo a seguito di richiesta del titolare del marchio anteriore.
La ricerca di anteriorità non conferisce garanzie assolute. Tuttavia, consente di limitare il rischio di subire azioni legali di natura civile o penale.
Il costo della registrazione, la durata e l’estensione territoriale della tutela dipendendo dal tipo di marchio prescelto.
Esistono diverse tipologie di marchio. In particolare:
- il marchio italiano (marchio nazionale): consente di ottenere la protezione esclusivamente nel territorio italiano, per le classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione;
- il marchio europeo: consente di ottenere con un’unica domanda un marchio valido in tutta l’Unione Europea;
- il marchio internazionale: tutela il marchio negli Stati esteri che aderiscono al sistema di Madrid (Accordo di Madrid – Protocollo di Madrid);
- il marchio estero: tutela il marchio nel singolo Stato estero in cui viene depositata la domanda (ad es., in Francia).
Si precisa che con la registrazione del marchio in Italia il titolare acquista il diritto di farne uso esclusivo.
I diritti decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione e durano 10 anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza.
Le Istituzioni europee sempre più spesso erogano sovvenzioni per il rimborso parziale delle spese sostenute dalle imprese per la tutela della proprietà intellettuale. Si suggerisce, dunque, di monitorare i portali ufficiali delle istituzioni prima di depositare la domanda di registrazione del marchio.
Per informazioni sulla sovvenzione “SME Fund” in corso alla data di redazione del presente articolo, si rinvia alle nostre news.
Contributo a cura dell’Avv. Elena Carboni