11/09/2025

Il D.L. n. 116/2025: novità e impatti sul Modello 231

11/09/2025

Il D.L. n. 116/2025: novità e impatti sul Modello 231

Il Decreto-legge n. 116/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2025, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” introduce rilevanti modifiche nell’ambito della normativa ambientale, anticipando taluni contenuti della recente Direttiva (UE) n. 2024/1203 in materia di tutela penale dell’ambiente.

Il D.L. n. 116/2025 risponde, in particolare, ad esigenze di tipo ambientale e di ordine e sicurezza pubblica, al fine di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti e del fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, oltre alla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025, con la quale l’Italia è stata condannata per non aver adottato tempestivamente interventi preventivi e repressivi volti a prevenire i rischi connessi alle attività illecite svolte nella c.d. Terra dei Fuochi.

Il Decreto incide, dunque, sulla disciplina penale sostanziale e sulla legislazione complementare, compresa la responsabilità da reato dell’ente.

Le novità in ambito di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

L’art. 6 del D.L. n. 116/2025 ha disposto infatti la modifica dell’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, dedicato ai reati ambientali, da un lato, ampliando il novero dei reati-presupposto e, dall’altro lato, modificando i reati-presupposto già previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Sotto il primo profilo, il D.L. ha aggiunto alla categoria dei reati-presupposto le seguenti fattispecie:

  1. reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies c.p.;
  2. impedimento del controllo ex art. 452-septies c.p.;
  3. combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006, novellato in senso più repressivo;
  4. abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e, abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255-ter D.Lgs. n. 152/2006, che estende le condotte previste dagli artt. 255 e 255 bis ai rifiuti pericolosi.

Sotto il secondo profilo, il Decreto ha apportato modifiche al testo di talune fattispecie previste dal Testo Unico Ambiente, già annoverate alla categoria dei reati-presupposto ex art. 25-undecies. In particolare, la riforma è intervenuta rispetto alle seguenti fattispecie:

  1. attività di gestione di rifiuti non autorizzati prevista dall’art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, introducendo modifiche sanzionatorie in aumento;
  2. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, D.Lgs. n. 152/2006;
  3. 259, D.Lgs. n. 152/2006 che, oltre a mutare la propria rubrica da “Traffico illecito di rifiuti” in “Spedizione illegale di rifiuti”, acquisisce natura delittuosa.

Il D.L. in commento è peraltro intervenuto sotto il profilo sanzionatorio prevedendo, in particolare, un inasprimento dell’apparato sanzionatorio, con un aumento delle quote minime e massime delle sanzioni pecuniarie previste, ed ampliando i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive in caso di condanna dell’ente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.

Al contempo, il D.L. introduce una nuova circostanza attenuante in caso di commissione colposa dei reati individuati dall’art. 259-ter D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo una diminuzione da un terzo a due terzi delle sanzioni previste dall’art. 25-undecies, comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e).

Le ricadute per il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Complessivamente, le sostanziose novità introdotte dal D.L. n. 116/2025 hanno inevitabili ricadute nell’ambito della compliance aziendale e della responsabilità da reato degli enti, rispetto ai quali si rende necessaria una rivalutazione del rischio di commissione dei nuovi reati-presupposto ed eventualmente la predisposizione di specifici presidi e protocolli di comportamento da parte dei singoli enti, oltre che, più in generale, un adeguamento del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato.

Ora non resta che attendere la conversione del Decreto da parte del Parlamento e le eventuali modifiche introdotte in tale sede.

Contributo a cura della dott.ssa Beatrice Facci