La Riforma Cartabia, oltre ad aver innovato profondamento la struttura del processo di cognizione di primo grado, è intervenuta anche sulle forme di giustizia alternativa complementare, apportando innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando gli istituti della mediazione (art. 7 D.lgs. 149/2022) e della negoziazione assistita (art. 9 D.lgs. 149/2022), e riformando parzialmente la disciplina codicistica dell’arbitrato.
Obiettivo del presente articolo, dunque, è quello di esporre e analizzare le principali novità introdotte dal legislatore in tale ambito.
Arbitrato (art. 3, commi 51-56 D.lgs. 149/2022).
In tema di arbitrato, il legislatore ha innanzitutto inserito un ultimo periodo al comma 3 dell’art. 810 c.p.c., prevedendo, in capo alle autorità di nomina: a) il rispetto di criteri che assicurino la trasparenza, rotazione ed efficienza; b) l’obbligo di pubblicazione delle nomine sul sito dell’ufficio giudiziario, dando in tal modo la possibilità agli operatori di verificare il rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
In un’ottica di maggiore trasparenza, si è altresì resa obbligatoria (art. 813 c.p.c.), a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problematiche sul piano dell’indipendenza e imparzialità. La mancanza di tale disclosure, impedirà il perfezionamento dell’accettazione e, quindi, l’assunzione dell’incarico. L’eventuale omessa dichiarazione, che non fosse stata rilevata, è passibile di una sanzione significativa: la parte interessata potrà chiedere la decadenza dell’arbitro all’autorità giudiziaria, nelle forme dell’art. 813 bis, entro 10 giorni dall’accettazione compiuta senza la dichiarazione o dalla scoperta della circostanza rilevante non dichiarata.
La Riforma, a seguito di diverse pronunce sia della Corte Costituzionale (Corte Cost., 19 luglio 2013, sent. n. 223) che della Suprema Corte (Corte di Cassazione, 24 ottobre 2013, sent. n. 24153), ha poi disciplinato la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario (e viceversa). In particolare, L’art. 819 quater disciplina nel dettaglio il fenomeno della translatio, prevedendo che, in tutte le ipotesi di declinatoria di competenza, vengono fatti salvi gli effetti della domanda attraverso la predisposizione ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all’instaurazione del processo.
Un’altra importante novità è quella riguardante il potere cautelare degli arbitri. Con la modifica dell’art. 818 c.p.c., infatti, è prevista la possibilità per le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, di attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. Il giudice ordinario, in ogni caso, manterrà la competenza per l’eventuale fase di attuazione della misura cautelare (art. 818 ter c.p.c.).
Ulteriori aspetti di rilievo sono: a) quanto previsto dal novellato art. 822 c.p.c., il quale attribuisce alle parti il potere di indicare e scegliere la legge applicabile all’arbitrato; b) gli artt. 34,35,36 e 37 del D.lgs. 5/20023 in tema di arbitrato societario vengono trasfusi, con i necessari adattamenti, nei nuovi artt. 838 bis, 838 ter, 838 quater e 838 quinquies c.p.c.
Mediazione (art. 7 D.lgs. 149/2022)
La più importante novità introdotta in materia di mediazione è l’ampliamento dei casi di ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla procedura di mediazione. Si è dunque modificato l’art. 5 co. 1 del D.lgs. 28/2010 aggiungendo le controversie in materia di: a) contratti di associazione in partecipazione; b) consorzio; c) franchising; d) opera; e) rete; f) somministrazione; g) società di persone; h) subfornitura.
Inoltre, viene ribadito (art. 5 co. 2) che il previo esperimento della mediazione nei casi in cui questa sia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, e che quando tale condizione non viene rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere formulata, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza dalla parte convenuta, fermo restando il potere di rilievo officioso in capo al giudice da esercitarsi entro la prima udienza.
Un importante precisazione viene fatta in relazione alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, l’art. 5 bis del D.lgs. 28/2010 chiarisce che, quando una delle azioni previste dall’art. 5 co. 1 è proposta con ricorso monitorio, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (e, quindi, convenuta opposta nel giudizio di opposizione). La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con liquidazione delle spese.
Altre importanti novità introdotte dalla Riforma sono: a) l’aumento dell’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alla parte per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e/o all’avvocato, nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria, da 500 a 600 euro; b) l’incremento dell’ammontare delle esenzione dall’importa di registro sugli accordi di conciliazione; c) un credito d’imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito di accordo raggiunto in sede di mediazione; d) viene altresì previsto un credito d’imposta per gli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Negoziazione assistita (art. 9 D.lgs. 149/2022)
Le principali novità in tema di negoziazione vengono introdotte dall’art. 2 del testo legislativo. Nello specifico, l’art. 2 co. 2 lett. b) ha introdotto la possibilità, prima esclusa, di ricorrere alla negoziazione assistita anche nelle controversie in materia di lavoro.
L’art. 2 co. 2 bis, invece, prevede oggi che, con il consenso delle parti espresso nella convenzione di negoziazione assistita, è possibile acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, nonché dichiarazioni della controparte sulla verità dei fatti ad essa sfavorevoli (disciplinate dagli artt. 4 bis e ter D.L. 132/2014).
Il medesimo comma prevede inoltre che la negoziazione possa avvenire anche con modalità telematiche, con il consenso delle parti, sia con riferimento alla formazione ed alla trasmissione degli atti, sia all’effettuazione degli incontri con collegamento da remoto.
Un’importante novità pratica è prevista dal nuovo art. 5 co. 1 bis del D.L. 132/2014, il quale prevede che l’accordo che compone la controversia dovrà contenere anche l’indicazione del relativo valore, al fine di semplificare la procedura di quantificazione del compenso.
Da ultimo, viene introdotta la sezione II contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, per le controversie per le quali l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e condizione di procedibilità e la procedura si conclude con la conciliazione (art. 11 bis e ss. D.L. 132/2014).
Entrata in vigore (artt. 35 e 41 D.Lgs. 149/2022)
Arbitrato:
- 28/2/2023
Mediazione:
- 28/2/2023
- 30/6/2023: art. 7 co. 1 lett. c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa), bb)
Negoziazione assistita:
- 28/2/2023
- 30/6/2023: art. 9 co. 1 lett. e), l).
Contributo a cura del dott. Filippo Barbieri